Sez. 1, Sentenza n. 5751 del 13/06/1990 (Rv. 467708 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE - TITOLO DEL PRIVILEGIO - MUTAMENTO O SPECIFICAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE - TITOLO DEL PRIVILEGIO - MUTAMENTO O SPECIFICAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché nell'ordinamento non esiste una generale qualificazione dei crediti privilegiati, fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendi della domanda, atta ad introdurre nel processo il campo di indagine necessario all'accertamento della sussistenza del singolo diritto di prelazione. Pertanto, qualora l'indicazione del titolo del privilegio venga mutata o specificata per la prima volta in appello, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità, atteso che pur non immutando il petitum, introduce un campo di indagine del tutto nuovo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)