Sez. 1, Sentenza n. 15702 del 15/07/2011 (Rv. 619319 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Domanda - Indicazione delle ragioni della prelazione - Necessità - Richiesta successiva al deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore - Inammissibilità - Fondamento - Validità come insinuazione tardiva - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio, non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo ex art. 95, secondo comma, legge fall., configurando tale richiesta, in fattispecie regolata dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, una "mutatio" e non una "emendatio libelli" e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografo; la non sanabilità dell'omissione (o dell'assoluta incertezza) delle ragioni della prelazione implica altresì, da un lato, che lo stesso credito - con la richiesta del privilegio e senza un ritiro della domanda tempestiva - non possa essere insinuato in via tardiva e, dall'altro, il rigetto dell'opposizione allo stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)