Sez. 5, Sentenza n. 239 del 03/02/1967 Ud. (dep. 08/03/1967) Rv. 103662 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISSIPAZIONE - NOZIONE - GIOCO - E MEZZO DI DISSIPAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISSIPAZIONE - NOZIONE - GIOCO - E MEZZO DI DISSIPAZIONE.*
Ai fini della punibilita della bancarotta fraudolenta, per dissipazione devesi intendere lo sciupare, il distruggere, il consumare, lo scialacquare e sprecare il proprio patrimonio. Mezzo indubbiamente idoneo al riguardo e il gioco, il quale e normalmente considerato un vero e proprio vizio. L'imprenditore commerciale, il quale destini la gran parte dei suoi beni al gioco, commette dissipazione e deve rispondere del reato di bancarotta fraudolenta.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)