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Sez. 5, Sentenza n. 10523 del 16/07/1981 Ud. (dep. 23/11/1981) Rv. 151090 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISSIPAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151090-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISSIPAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Si ha dissipazione quando l'imprenditore sciupi, consumi insensatamente il proprio patrimonio. (nella specie si è ritenuto che nel caso di acquisto di una vettura, un bene entra pur sempre nel patrimonio dell'imprenditore, onde non può parlarsi di dissipazione di esso, ma soltanto, eventualmente, di spesa eccessiva oppure di operazione imprudente). (V mass n 105174; (V mass n 108462; (Conf mass n 103662).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)