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Sez. 2, Sentenza n. 12683 del 13/05/2025 (Rv. 674601-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Contratto con parte plurisoggettiva - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella stipulazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674601-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE

In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)