Sez. L, Sentenza n. 1562 del 15/02/1991 (Rv. 470931 - 01)
Mandato - Obbligazioni del mandatario - Sostituti del mandatario | Obbligazione di un'istituto di credito in ordine allo svolgimento del servizio di cassa per l'I.N.A.I.L. - Affidamento di alcuni atti giuridici ad altro istituto bancario - Disciplina ex art. 1717, ultimo comma, cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Mandato - Obbligazioni del mandatario - Sostituti del mandatario
Il contratto in base al quale un istituto di credito (nella specie, Credito Italiano) assume nei confronti dell'Inail l'obbligazione di svolgere il servizio di cassa di quest'ultimo si qualifica come contratto di mandato, con la conseguenza - ove tale mandatario affidi ad altro istituto bancario (nella specie Banco di Roma) il compimento di alcuni atti giuridici relativi a tale servizio (come, nella specie, l'invio di assegni circolari ai beneficiari di rendita dell'istituto previdenziale) - dell'applicabilità della regola dell'art. 1717, ultimo comma, cod. civ. (richiamata dall'ultimo comma dell'art. 1372 cod. civ.), in forza della quale, nell'ipotesi in cui il mandatario, nell'esecuzione del mandato, sostituisca altri a sè stesso, il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario, sia stata tale sostituzione autorizzata (ovvero necessitata) o meno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)