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Sez. U, Sentenza n. 15399 del 15/10/2003 (Rv. 567455 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare - Art. 18 R.D.Lgs. n. 511 del 1946 - Contenuto - Ricorso a canoni di condotta espressi dalla collettività o a principi deontologici dettati all'interno dell'ordinamento professionale - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567455-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Stante l'ampia formulazione dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, per accertare se il comportamento del magistrato sia o no rilevante sul piano disciplinare, è legittimo il ricorso a modelli deontologici o clausole di carattere generale ai quali la condotta del magistrato deve uniformarsi, tanto più che una elencazione tassativa dei singoli divieti ed obblighi rischierebbe di rendere insindacabili atteggiamenti che, pur non essendo espressamente contemplati, sono tuttavia considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva o all'interno della categoria di cui fa parte l'interessato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)