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Sez. U, Sentenza n. 27174 del 28/12/2007 (Rv. 601010 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Art. 18 r.d. lgs. n. 511 del 1946 - Contenuto - Compromissione della credibilità del magistrato o del prestigio dell'ordine giudiziario - Elemento costitutivo dell'illecito disciplinare - Configurabilità - Ricorso a canoni di condotta espressi dalla collettività o a principi deontologici dettati all'interno dell'ordinamento professionale - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601010-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Perchè sussista la responsabilità del magistrato, è necessario che i fatti contestati incidano sulla credibilità del magistrato e/o sul prestigio dell'intero ordine giudiziario; stante l'ampia formulazione dell'art. 18 r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nell'accertamento della sussistenza di detto requisito è legittimo il ricorso a modelli deontologici o clausole di carattere generale ai quali la condotta del magistrato deve uniformarsi. (Nella specie, Le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza con la quale la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva condannato un magistrato che, invece di avvalersi della mediazione di un difensore, si era procurato un incontro informale e personale con il procuratore della Repubblica in relazione ad indagini che lo riguardavano - avendo prestato servizio presso il medesimo ufficio di procura fino all'anno prima e trattandosi di indagini oggetto di campagna di stampa in un ambiente ristretto - ritenendo che tale comportamento, di per sè deontologicamente scorretto, fosse idoneo a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)