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Sez. 2, Sentenza n. 1272 del 22/04/1972 (Rv. 357789 - 01)

PREVIDENZA(ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - DIVIETO DI CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART 57 DELLA LEGGE N 153 DEL1969 NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357789-01

PREVIDENZA(ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - DIVIETO DI CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART 57 DELLA LEGGE N 153 DEL1969 NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA.*

La norma dell'art 57 della legge n 153 del 30 aprile 1969, secondo cui il lavoratore assicurato, nelle cause previdenziali da lui promosse, non puo essere condannato alla rifusione delle spese, salvo i casi di Azione manifestamente infondata o temeraria, va applicata anche se sopravvenuta nelle more del giudizio di Cassazione, in base ai principi relativi allo ius superveniens. (V 1315'70, mass n 347028).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)