Sez. 2, Sentenza n. 15735 del 13/08/2004 (Rv. 575551 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Rappresentanti legali previsti dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. - Nozione - Morte delle persone svolgenti la funzione di organi di enti dotati di una propria autonoma soggettività - Interruzione del processo - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
I "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)