Sez. 3, Sentenza n. 8584 del 20/10/1994 (Rv. 488177 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica - Conseguente interruzione del processo - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2204, Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)