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Sez. 5 - , Sentenza n. 19185 del 17/07/2019 (Rv. 654699 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Credito d'imposta - Indicazione nel modello F24 - Violazione formale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654699-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni tributarie, l'utilizzazione di un credito d'imposta in compensazione sul modello fiscale F24 anziché nella dichiarazione dei redditi integra una violazione sostanziale in quanto, in detta ipotesi, difetta uno dei requisiti propri della violazione meramente formale, ed, in particolare, quello che essa non pregiudichi l'esercizio delle azioni di controllo, atteso che il modello fiscale F24 non consente al fisco di verificare se il credito utilizzato in compensazione sia conforme a quello effettivamente spettante al contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Legge 05/10/1991 num. 317 art. 11 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 7 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)