Sez. 5 - , Ordinanza n. 901 del 16/01/2019 (Rv. 652459 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni formali e meramente formali - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, costituiscono violazioni formali quelle che, pur non incidendo sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta, come quelle di carattere sostanziale, comportano un pregiudizio all'attività di accertamento, mentre sono violazioni meramente formali quelle irrilevanti anche sotto tale profilo che, pertanto, non sono punibili. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva qualificato in termini di violazione formale l'inoltro da parte del contribuente di risposte a richieste di informazioni finanziarie ad un indirizzo di posta elettronico errato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)