Sez. L, Sentenza n. 13435 del 09/06/2006 (Rv. 589710 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Contenuto - Esposizione dei motivi - Esplicita richiesta di annullamento della sentenza impugnata al termine dell'esposizione - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fattispecie relativa a ricorso incidentale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
L'omissione della richiesta di annullamento della sentenza impugnata non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366 cod. proc. civ. (che si applica anche al ricorso incidentale, per l'espresso richiamo previsto nel terzo comma dell'art. 371 cod. proc. civ.), poiché essa integra, piuttosto, gli estremi della mera irregolarità, da qualificarsi del tutto irrilevante in quanto la stessa proposizione del ricorso presuppone, di per sé, l'intendimento di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza da parte del ricorrente.(Nella specie, la S.C. ha chiarito che il suddetto intendimento era evidenziato dall'espresso condizionamento del ricorso incidentale all'accoglimento del ricorso principale e delle questioni proposte, tra cui quella del difetto di legittimazione passiva della stessa ricorrente incidentale, in ordine alla quale era rimasta soccombente nel giudizio di appello, e che se accolta avrebbe comportato l'annullamento della sentenza impugnata anche sotto questo profilo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)