Sez. 1, Sentenza n. 5808 del 12/06/1999 (Rv. 527367 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Contenuto - Esposizione dei motivi - Esplicita richiesta di annullamento della sentenza impugnata al termine dell'esposizione - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la mera omissione, al termine dell'esposizione dei motivi, di una esplicita richiesta di annullamento (con o senza rinvio) della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità del gravame, poiché tale istanza conclusiva non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 cod. proc. civ., così che la sua omissione integra gli estremi della mera irregolarità, del tutto irrilevante il quanto la stessa proposizione del ricorso presuppone, "ex se", l'intendimento di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza da parte del ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)