Sez. 3, Sentenza n. 2791 del 24/03/1999 (Rv. 524504 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI | Autonomia della domanda - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Rigetto derivante da quello della domanda principale - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI
La connessione di una domanda ad un'altra non ne determina la perdita di autonomia, perché la questione pregiudiziale, se la parte lo richiede, deve esser decisa con efficacia di giudicato, com'è desumibile dall'art. 34 cod. proc. civ., benché dettato ai fini della competenza, e pertanto sussiste violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. se il giudice rigetta la domanda di accertamento incidentale in conseguenza del rigetto di quella principale (nella specie il giudice del merito, ritenuta infondata la domanda di condanna nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile per non essersi il sinistro verificato in area pubblica, aveva perciò rigettato la domanda di accertamento di responsabilità nei confronti del danneggiante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)