Sez. 5, Sentenza n. 22886 del 11/11/2005 (Rv. 585135 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Regime transitorio introdotto dagli artt. 74 e 75 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Decisione della commissione tributaria di secondo grado - Dispositivo depositato entro il 1° aprile 1996 - Impugnazione dinanzi alla corte d'appello - Dichiarazione d'inammissibilità - Cassazione con rinvio - Individuazione del giudice di rinvio - Corte d'appello.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario e con riferimento al regime transitorio introdotto dagli artt. 74 e 75 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con cui la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione di una decisione della commissione tributaria di secondo grado il cui dispositivo era stato depositato in data anteriore al 1° aprile 1996, il giudice di rinvio dev'essere individuato nella stessa corte d'appello, competente "ratione temporis", senza che assuma alcun rilievo la circostanza che essa non ha più competenza in materia tributaria, trovando applicazione l'art. 5 cod. proc. civ. e non esistendo d'altronde alcuna norma specifica che attribuisca ad altro giudice tali cause in caso di cassazione con rinvio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 74, Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 75, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)