Sez. 5, Sentenza n. 6937 del 14/05/2002 (Rv. 554387 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cassazione con rinvio della decisione della commissione tributaria centrale - Sopravvenuta riforma del contenzioso tributario ex D.Lgs. n. 546 del 1992 - Giudice competente - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore della riforma del processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il giudizio di rinvio, che si renda necessario per effetto della cassazione di decisione della Commissione tributaria centrale, va demandato alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente (artt. 75 e 76 di detta normativa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)