Sez. L, Sentenza n. 16387 del 30/10/2003 (Rv. 567828 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Unitarietà del giudizio di cassazione e di quello di rinvio - Configurabilità - Conseguenze - Spese del grado di cassazione - Comprensività delle spese relative al giudizio di rinvio - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Stante la unitarietà del giudizio di cassazione e del successivo giudizio di rinvio, nella condanna del soccombente al pagamento delle spese del grado di cassazione pronunciata dal giudice di rinvio devono ritenersi comprese anche quelle della fase di rinvio. Correttamente, pertanto, il giudice di rinvio, ove vi sia stata Costituzione in quel giudizio, condanna il soccombente "al pagamento delle spese del grado di cassazione", anche qualora non vi sia stata costituzione nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)