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Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005 (Rv. 584350 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Liquidazione delle spese del giudizio di cassazione da parte del giudice di rinvio - Condizioni - Mancato svolgimento di attività difensiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584350-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il collegamento strutturale ravvisabile tra il giudizio di cassazione e quello di rinvio, se consente di rimettere al giudice del secondo la liquidazione delle spese del primo, non consente, tuttavia, di contravvenire al principio secondo cui la condanna alle spese di lite presuppone indefettibilmente che la parte, a favore della quale le spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio. Pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di rinvio non può ottenere l'attribuzione delle spese non erogate nella fase del giudizio di cassazione in cui non abbia svolto attività difensiva, né il può giudice provvedere alla liquidazione delle stesse senza incorrere nella violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)