Sez. 1, Sentenza n. 4788 del 07/09/1984 (Rv. 436694 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - APPROVAZIONE DEL CONTO - EFFETTO - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTO CORRENTE BANCARIO.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - APPROVAZIONE DEL CONTO - EFFETTO - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTO CORRENTE BANCARIO.*
L'istituto di credito, che abbia pagato un assegno bancario di conto corrente, su di esso tratto, alterato nell'importo, è responsabile verso il traente del pagamento della maggior somma risultante dall'alterazione ove questa sia rilevabile con l'uso della normale diligenza, senza poter invocare la decadenza ex art. 1832 cod. civ. (richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dal successivo art. 1857) del correntista dal diritto di impugnare le partite incluse negli estratti-conto, in quanto l'incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo Esercizio di detto diritto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano; né la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga per ciò "nuovo" e, come tale, incontestabile. (V 1112/84, mass n 433249, sulla prima parte; (V 5409/83, mass n 430332; (V 2095/80, mass n 405742).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1827, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)