Sez. 1, Sentenza n. 7662 del 13/04/2005 (Rv. 580553 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Pagamento di assegno alterato nell'importo - Responsabilità della banca - Sussistenza - Condizioni - Indicazione del pagamento nell'estratto conto - Estratto conto trasmesso dalla banca al cliente - Omessa impugnazione - Irrilevanza - Fondamento.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO
L'istituto di credito, che abbia pagato un assegno bancario di conto corrente, su di esso tratto, alterato nell'importo, è responsabile verso il traente del pagamento della maggior somma risultante dall'alterazione ove questa sia rilevabile con l'uso della normale diligenza, senza poter invocare la decadenza del correntista ex art. 1832 cod. civ. (richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dal successivo art. 1857), dal diritto di impugnare le partite incluse negli estratti-conto, in quanto l'incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio di detto diritto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano; nè la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga per ciò "nuovo" e, come tale, incontestabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)