Sez. 3, Sentenza n. 20827 del 29/09/2009 (Rv. 609681 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Mancanza di "ius postulandi" per difetto di procura - Omessa pronuncia del giudice di primo grado - Appello - Rimessione al precedente grado - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Poichè la mancanza di "ius postulandi" di una delle parti per difetto di mandato difensivo non integra una delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (art. 353 e 354 cod. proc. civ.), l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su detta questione rende operante il potere-dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito, pronunciandosi sull'esistenza della procura alle liti.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)