Sez. 5, Ordinanza n. 14925 del 28/05/2024 (Rv. 671406-01)
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE | Società appartenenti al medesimo gruppo - Attribuzione patrimoniale gratuita - Natura di liberalità ai fini fiscali - Distinzione tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità - Irrilevanza - Conseguenze - Condizioni - Fattispecie.
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE
L'attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, ai fini fiscali assume la natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberale e liberalità, e l'onere sopportato dalla donante risulta deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 917 del 1986. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva negato rilievo, ai fini fiscali, alla distinzione tra atti a titolo gratuito non liberali e liberalità, qualificando la rinuncia ad un credito in favore di altra società appartenente al medesimo gruppo come attribuzione patrimoniale a fondo perduto e, pertanto, come una liberalità).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)