Sez. 2 - , Ordinanza n. 23260 del 18/09/2019 (Rv. 655248 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE | Caratteri – Fine di liberalità – Indifferenza del mezzo – Pagamento di un debito e rinuncia all’azione di regresso – Donazione indiretta – Configurabilità – Interesse del solvens all’adempimento – Irrilevanza.
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE
La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)