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Sez. 6, Sentenza n. 7317 del 22/04/1988 Ud. (dep. 25/06/1988) Rv. 178715 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - OGGETTIVITÀ GIURIDICA - TUTELA DELLA P.A. - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INGERENZA DEL PRIVATO PER FINALITÀ ILLECITA.*
Stato
decisa il 1988-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178715-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - OGGETTIVITÀ GIURIDICA - TUTELA DELLA P.A. - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INGERENZA DEL PRIVATO PER FINALITÀ ILLECITA.*

L'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 324 cod. pen. è nella tutela dell'imparzialità, del prestigio e dell'ordinato funzionamento della pubblica amministrazione, la cui Azione esercitata nell'interesse della collettività non può subire in alcun modo e per qualsiasi motivo l'interferenza di interessi di natura privata, siano essi propri del pubblico ufficiale o di terzi. Ne consegue che integra l'elemento materiale del reato l'ingerenza in un atto di ufficio per una qualunque illecita finalità privata, che invece di perseguire esclusivamente l'interesse pubblico mira ad attuare un interesse privato e cioè tutto ciò che si contrappone ad esso pubblico interesse. (V mass n 145284, per quanto valga).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)