Sez. 6, Sentenza n. 2220 del 25/10/1989 Ud. (dep. 17/02/1990) Rv. 183379 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - INGERENZA PROFITTATRICE NELL'ATTO DELLA P.A. - STRUMENTALIZZAZIONE DELL'UFFICIO PER INTERESSI PERSONALI O DI TERZI - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - RAGIONE - INTERESSE ALL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE DELLA P.A. - POTENZIALE NOCUMENTO (PERICOLO) - OBIETTIVITÀ GIURIDICA - RAVVISABILITÀ - ELEMENTI INDIZIARI - INDIVIDUAZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - INGERENZA PROFITTATRICE NELL'ATTO DELLA P.A. - STRUMENTALIZZAZIONE DELL'UFFICIO PER INTERESSI PERSONALI O DI TERZI - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - RAGIONE - INTERESSE ALL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE DELLA P.A. - POTENZIALE NOCUMENTO (PERICOLO) - OBIETTIVITÀ GIURIDICA - RAVVISABILITÀ - ELEMENTI INDIZIARI - INDIVIDUAZIONE.*
In tema di interesse privato in Atti d'ufficio, per integrare la figura delittuosa di cui all'art. 324 cod. pen. non sono sufficienti né l'illegittimità dell'atto o la illiceità del fatto attribuito al pubblico ufficiale, né la semplice esistenza di un interesse privato del pubblico ufficiale medesimo. Occorre, invece, che il detto interesse privato si manifesti in una effettiva ingerenza profittatrice nello atto della pubblica amministrazione, nel senso che è necessaria una condotta di strumentalizzazione dell'ufficio per interessi personali o di terzi. Ne consegue che l'interesse privato, inserendosi nella formazione dell'atto amministrativo e determinando una commistione con lo interesse pubblico da perseguire nell'Esercizio della funzione, ne inficia l'aspetto essenziale dell'imparzialità e, quindi, espone ad un potenziale nocumento (pericolo) l'interesse da tutelare mediante la norma di cui all'art. 24 cod. pen.; esposizione a pericolo (dell'interesse all'imparzialità dell'Azione della pubblica amministrazione) che si verifica non solo quando l'interesse privato si sovrapponga o contrasti con l'interesse pubblico da perseguire mediante tale Azione, ma anche nell'ipotesi in cui l'interesse privato coincida con questo. Tuttavia, l'illegittimità dell'atto, il contrasto tra interesse privato ed interesse pubblico finale, l'illiceità sostanziale dello interesse privato medesimo possono costituire elementi indiziari per accertare la configurabilità nel fatto da giudicare del delitto in esame. (V mass n 178715; (Conf mass n 164487; (Conf mass n 154234).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)