Sez. 5, Sentenza n. 536 del 16/01/2001 (Rv. 543161 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Conferimenti in società di immobili, diritti reali immobiliari o aziende - Deduzione delle passività ed oneri - Condizioni - Inerenza degli stessi al bene o diritto oggetto del trasferimento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, dagli stessi sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri che siano inerenti al bene o diritto trasferito.
Riferimenti normativi: DPR 16/04/1986 num. 131 art. 50 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)