Sez. 5, Sentenza n. 16768 del 27/11/2002 (Rv. 558762 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Conferimenti in società di immobili, diritti reali immobiliari o aziende - Passività ed oneri - Deduzione - Condizioni - Inerenza al bene o diritto oggetto del conferimento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, dagli stessi sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri che siano inerenti al bene o diritto trasferito (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non potesse rilevare, a tal fine, come passività del diritto di usufrutto decennale su un immobile conferito dai soci alla società, il debito personalmente assunto dai conferenti nei confronti di un istituto di credito, non collegato all'oggetto del trasferimento e non inerente al diritto reale immobiliare in sè stesso considerato).
Riferimenti normativi: DPR 16/04/1986 num. 131 art. 50 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)