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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5331 del 04/03/2011 (Rv. 617271 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposto - Obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica - Necessità - Inesistenza o nullità assoluta del titolo - Sospensione necessaria - Configurabilità - Fondamento - Annullabilità del titolo - Sospensione necessaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617271-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi d'annullabilità del titolo, poiché l'eventuale annullamento non è incompatibile con la sua efficacia "medio tempore", salvo restando la retroattività "inter partes" con i connessi obblighi di restituzione delle obbligazioni già eseguite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)