Sez. 1 - , Ordinanza n. 26001 del 17/10/2018 (Rv. 651319 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE | - Marchio forte – Accertata somiglianza con successivo segno decorativo – Accertamento della non ricorrenza dell’illecito utilizzo – Criteri - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE
In tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento sul rischio di confusione, costituente l'illecito, tra un marchio forte e un successivo segno decorativo simile al primo, in ragione della particolare conformazione attribuita al bene commerciale, presuppone che il giudice provveda a: a) accertare che la somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio; b) valutare la sussistenza o meno dell'affinità tra i prodotti; c) verificare la sussistenza o meno del rischio di associazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia d'appello che, in un caso di lamentata contraffazione di marchi figurativi in relazione all'utilizzo di accessori per il confezionamento di borse, aveva omesso di compiere l'accertamento demandatogli secondo gli esposti criteri).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)