Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 06/10/1984 (Rv. 436843 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - PRECLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - PROPONIBILITÀ - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Nel giudizio di legittimità, la preclusione alla proponibilità di questioni nuove opera esclusivamente nel caso di prospettazione di nuovi temi di contestazione non profilati nelle precedenti fasi del giudizio, ossia con riferimento alla proposizione di nuove questioni di diritto che implichino una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia o che diano luogo alla formulazione di domande ed eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio. È, invece, consentito, fermi i fatti accertati dal giudice del merito, dedurre per la prima volta nuovi profili di difesa ed una tesi giuridica non prospettata nelle precedenti fasi del giudizio, purché non si fondino su elementi di fatto nuovi, onde non sia necessario procedere al loro accertamento. (Conf 869/82, mass n 418710; (Conf 2338/81, mass n 413081).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)