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Sez. 5, Sentenza n. 1102 del 17/01/2013 (Rv. 624995 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Cessione di testata giornalistica - Assoggettabilità ad IVA - Ragioni - Contestualità o meno rispetto al trasferimento dell'azienda, soggetto ad imposta di registro - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624995-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE

La testata giornalistica, come segno distintivo della pubblicazione periodica, costituisce solo un elemento dell'azienda, quale segno distintivo di tale iniziativa editoriale; essendo quindi un bene immateriale, equiparabile al marchio, non può dar luogo, di per sè stessa, al trasferimento d'azienda, con la conseguenza che la relativa cessione costituisce prestazione di servizi assoggettata ad IVA, senza che assuma rilievo che essa sia avvenuta congiuntamente al trasferimento dell'azienda (o di un suo ramo) ovvero separatamente, restando quest'ultima soggetta, comunque, ad imposta di registro.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2573, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)