diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4452 del 26/03/2003 (Rv. 561428 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Cessione di marchio - Assoggettamento ad imposta - Configurabilità - Contestualità o meno rispetto al trasferimento dell'azienda, soggetto ad imposta di registro - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561428-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituiscono prestazioni di servizi assoggettate ad imposta, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni di marchi. Ad un tal riguardo, non assume rilevanza alcuna che la cessione sia avvenuta congiuntamente con il trasferimento dell'azienda (o di un suo ramo), ovvero che il marchio sia stato trasferito, come è ora consentito dall'art. 2573 cod. civ. - a seguito della modifica operata dall'art. 83 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 -, separatamente dall'azienda, restando in ogni caso la cessione del marchio soggetta ad IVA e la cessione dell'azienda soggetta ad imposta di registro, indipendentemente dalla contestualità o meno delle due operazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2573, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)