Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 09/05/1979 (Rv. 398978 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - ESENZIONE DECENNALE PER LE NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE NEL MEZZOGIORNO - RIFERIMENTO AGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - ESTENSIONE AI CANTIERI EDILI IMPIANTATI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DETERMINATI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 3 COST IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA PER LE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD EX LEGGE N 635 DEL 1957 - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - ESENZIONE DECENNALE PER LE NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE NEL MEZZOGIORNO - RIFERIMENTO AGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - ESTENSIONE AI CANTIERI EDILI IMPIANTATI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DETERMINATI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 3 COST IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA PER LE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD EX LEGGE N 635 DEL 1957 - INSUSSISTENZA.*
L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile, prevista dall'art 3 del DLCPS 14 dicembre 1947 n 1598, integrato dalla legge 29 luglio 1957 n 634, con riguardo a nuove iniziative economiche nel Mezzogiorno, si riferisce agli "stabilimenti industriali", da intendersi come complessi di beni organizzati per la produzione e permanentemente installati in un determinato territorio, e, pertanto, non e applicabile ai cantieri edili, impiantati per l'esecuzione di lavori determinati, ancorche di durata notevole, per i quali viene a mancare il requisito dello stabile inserimento nel tessuto economico della zona. Tale norma, come sopra interpretata, manifestamente non si pone in contrasto con l'art 3 della Costituzione, in relazione al difforme trattamento accordato alle zone depresse del centro-Nord dalla legge 29 luglio 1957 n 635, che concede il beneficio in questione anche alle imprese edili, trattandosi di una diversita di scelte del legislatore, ricollegabile alle peculiari situazioni socio-economiche delle zone rispettivamente considerate. (V 1640/70, mass n 347568).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1598 art. 3, Legge 29/07/1957 num. 634, Legge 29/07/1957 num. 635
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)