Sez. L, Sentenza n. 2937 del 09/04/1990 (Rv. 466508 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ - NATURA DI ORDINANZA - IMPUGNAZIONE - MEZZI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ - NATURA DI ORDINANZA - IMPUGNAZIONE - MEZZI.*
Il provvedimento con il quale il pretore dichiari l'inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta avverso l'ingiunzione, emessa dall'ente previdenziale per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, ancorché definito dal giudice come sentenza e diffusamente motivato, ha natura di ordinanza a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 ed è, pertanto, soggetto all'ivi previsto rimedio del ricorso per Cassazione. (V 4348/88, mass n 459340).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)