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Sez. L, Sentenza n. 4348 del 27/06/1988 (Rv. 459340 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SENTENZE DEL PRETORE - APPELLABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459340-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SENTENZE DEL PRETORE - APPELLABILITÀ.*

In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della citata legge, che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per Cassazione delle sentenze del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi, per le quali l'art. 35, comma quarto, della stessa legge prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione debba svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ.; infatti, dal rinvio operato da quest'ultima norma alle Disposizioni sulle controversie individuali di lavoro - che prevedono l'appellabilità (salvo il limite di valore di lire cinquantamila) delle sentenze di primo grado - consegue che le sentenze del pretore conclusive dei giudizi di cui al citato comma quarto dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 sono impugnabili (oltre il limite di valore predetto) con l'appello ex art. 433 cod. proc. civ. e non con ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 440, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)