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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019 (Rv. 653385 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 - Decorrenza del termine di proposizione dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento - Individuazione di tale data.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653385-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 com. 2, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)