Sez. 2 - , Sentenza n. 24174 del 04/08/2022 (Rv. 665557 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata di procedura fallimentare - Termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza per il creditore soddisfatto da riparto parziale - Inoppugnabilità del decreto di chiusura del fallimento - Sussistenza - Rilevanza della data del soddisfacimento del credito - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine di decadenza di cui all'art. 4, l. n. 89 del 2001, per la proposizione della domanda di equa riparazione, decorre, anche per il creditore rimasto soddisfatto per effetto di un riparto parziale, dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile, avendo "il dies a quo" del predetto termine natura processuale, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, segna la durata della procedura fallimentare indennizzabile.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)