Sez. 6, Sentenza n. 30618 del 08/09/2025 Cc. (dep. 12/09/2025) Rv. 288619-02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo esecutivo - Sentenza della CGUE del 04/09/2025, C-305/22 - Precedente rifiuto di consegna per le esigenze di reinserimento sociale del condannato - Inizio della esecuzione della pena in Italia - Diritto dello Stato di emissione di procedere all’esecuzione della pena - Sussistenza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, lo Stato di emissione, quando, in epoca antecedente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, sia stata rifiutata senza il suo consenso la consegna per le esigenze di reinserimento sociale del condannato ed abbia avuto inizio l'esecuzione della pena in Italia, in applicazione dell'obbligo di leale collaborazione, può nuovamente richiedere la consegna solo se si sia formalmente opposto alla decisione dell'autorità italiana, e conservando la sua potestà punitiva esclusivamente per la pena residua.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 3, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 13, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 22, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 25, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)