Sez. L, Sentenza n. 1223 del 05/02/1988 (Rv. 457428 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - EMOLUMENTI RELATIVI ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - EMOLUMENTI RELATIVI ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ESCLUSIONE.*
La garanzia dell'irriducibilità della retribuzione - sancita dall'art. 2103 cod. civ. in ipotesi di mutamento delle mansioni - riguarda soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa originaria nei suoi caratteri essenziali e non anche gli eventuali ulteriori emolumenti (anche se di natura retributiva) che compensano il maggior disagio, pericolo o sforzo conseguente al fatto che la prestazione stessa sia espletata in particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo, evenienze queste del tutto contingenti, estrinseche e non connaturali alle mansioni originarie; in questo ultimo caso, quindi, gli emolumenti, che sono relativi alle particolari condizioni della prestazione lavorativa, non ricadono nella nozione di retribuzione irriducibile, con la conseguenza che con il venir meno di dette evenienze il lavoratore non ha diritto alla loro conservazione. (Conf 4859/86, mass n 447560).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)