Sez. L, Sentenza n. 4859 del 29/07/1986 (Rv. 447560 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - EMOLUMENTI RELATIVI A PARTICOLARI CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ "ESTERO" ED AL RIENTRO IN ITALIA DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - EMOLUMENTI RELATIVI A PARTICOLARI CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ "ESTERO" ED AL RIENTRO IN ITALIA DEL LAVORATORE.*
La garanzia dell'irriducibilità della retribuzione - sancita dall'art. 2103 cod. civ. in ipotesi di mutamento delle mansioni - riguarda soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa originaria nei suoi caratteri essenziali e non anche gli eventuali ulteriori emolumenti (anche se di natura retributiva) che compensano il maggior disagio, pericolo o sforzo conseguente al fatto che la prestazione stessa sia espletata in particolari circostanze di modo, di tempo e di luogo, evenienze queste del tutto contingenti, estrinseche e non connaturali alle mansioni originarie; in questo ultimo caso quindi gli emolumenti che sono relativi alle particolari condizioni della prestazione lavorativa non ricadono nella nozione di retribuzione irriducibile con la conseguenza che con il venir meno di dette evenienze il lavoratore non ha diritto alla loro conservazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che l'indennità "estero" rientrasse nella retribuzione irriducibile, ritenendo quindi la legittimità della revoca della stessa al rientro del lavoratore in Italia nonché la sua non computabilità al fine della Determinazione della indennità di anzianità). (V 3210/82, mass n 421152; (V 191/81, mass n 410599).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)