Sez. 5 - , Ordinanza n. 23859 del 29/10/2020 (Rv. 659346 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate - Poteri e competenze - Istituzione delle Agenzie fiscali - Abrogazione dell’art. 62 sexies, d.l. n. 331 del 1993 - Conseguenze - Atti istruttori e di accertamento - Esclusione - Attività di segnalazione mirata - Possibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
In seguito all'istituzione delle Agenzie fiscali, le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate non hanno più poteri di accesso, ispezione e verifica, ma solo di programmazione, coordinamento, indirizzo e vigilanza degli uffici periferici cui sono demandate le attività di verifica ed ispezione dei contribuenti. Con l'abrogazione dell'art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993 ad opera dell'art. 23 del d.P.R. n. 107 del 2001 è stato previsto che gli atti istruttori e di accertamento devono essere compiuti dalle direzioni provinciali, ma a tale categoria di atti non va ascritta la mera attività di segnalazione della necessità di procedere ad una verifica mirata sulla quale conserva competenza la Direzione regionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/01/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/03/2001 num. 107 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)