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Sez. 6 - 5, Decreto n. 19828 del 04/10/2016 (Rv. 641257 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimazione passiva - Evocazione e costituzione in giudizio di ufficio periferico diverso dall'autore dell'atto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641257-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, tutti gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, e si configurano quali suoi organi, che ne hanno la rappresentanza, sicché, in caso di evocazione e costituzione in giudizio di un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, non è necessario disporre la rinnovazione della notifica, poiché tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale è processualmente irrilevante, dovendo l'attività difensiva essere riferita all'Agenzia fiscale quale persona giuridica di diritto pubblico e non al singolo ufficio periferico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)