Sez. L, Sentenza n. 5541 del 15/05/1993 (Rv. 482369 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno, di lavoro | Capacità di lavoro - Nozione - Rilevanza degli altri fattori del precedente sistema diversi da quelli socio economici - Persistenza - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno, di lavoro
L'art. 1 della legge n. 222 del 1984, stabilendo come presupposto per l'erogazione dell'assegno di invalidità non la capacità di guadagno, ma la capacità di lavoro valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, fa riferimento ad una capacità che esige ancora una valutazione specifica delle qualità e condizioni del soggetto, senza esclusione del rilievo di tutti gli altri fattori del precedente sistema, diversi da quelli "socio-economici". (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha escluso la sussistenza di detto presupposto per un lavoratore menomato agli arti inferiori, assunto alle dipendenze di un ente, ai sensi della legge n. 482 del 1968, come addetto a terminali video, in un'occupazione nella quale la capacità di lavoro risultava in concreto impiegabile senza usura).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)