Sez. L, Sentenza n. 5086 del 10/05/1995 (Rv. 492183 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO, DI LAVORO | Capacità di lavoro "ex lege" n. 222 del 1984 - Accertamento - Criteri - Lavoratore autonomo - Riferimento alla persona dell'assicurato e ad una o più occupazioni determinate - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO, DI LAVORO
Anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta della legge 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico ma alla riduzione della specifica capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, cosicché ai fini dell'accertamento della detta invalidità occorre pur sempre considerare caso per caso le condizioni del soggetto protetto tenendo conto della sua età, della sua formazione e personalità professionale (intesa quale insieme delle conoscenze tecniche, delle esperienze di lavoro, della capacità di adattamento) ed in generale di tutti i fattori del precedente sistema diversi da quelli socio-economici, con esclusivo e concreto riferimento, qualora si tratti di lavoratore autonomo, alla persona dell'assicurato e ad una o più occupazioni determinate, non essendo lecito presumere astrattamente che l'assicurato possa svolgere in futuro un'attività delimitata o specializzata affidando ad altri alcuni dei compiti essenziali dell'occupazione considerata.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)