Sez. 1, Sentenza n. 4274 del 22/06/1983 (Rv. 429202 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PER I FIGLI MINORI - MODIFICAZIONE - DOMANDA RELATIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PER I FIGLI MINORI - MODIFICAZIONE - DOMANDA RELATIVA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO.*
Il tribunale ordinario è competente a conoscere della domanda diretta alla modificazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori fissato in Sede di separazione consensuale omologata, fermo restando il loro affidamento ed il regime della potestà genitoriale. (V 1551/83, mass n 426380; (Conf 5267/81, mass n 416027; (Conf 3120/80, mass n 406901; (Conf 2162/79, mass n 398509).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)