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Sez. 1, Sentenza n. 5879 del 10/10/1983 (Rv. 430722 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MODIFICAZIONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430722-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MODIFICAZIONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La domanda diretta alla modificazione dell'assegno di mantenimento, attribuito ad un coniuge separato nell'interesse suo e dei figli minori affidatigli in Sede di separazione personale, è devoluta alla cognizione del tribunale in composizione ordinaria, e non del tribunale per i minorenni, trattandosi di materia non rientrante tra quelle specificamente attribuite alla Competenza di tale ultimo giudice dal primo comma dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (nel testo sostituito dall'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia) e che, quindi, in base al secondo comma della citata disposizione, deve ritenersi affidata alla Competenza del tribunale in composizione ordinaria. (V 1551/83, mass n 426380; (V 1038/83, mass n 425810; (Conf 4274/83, mass n 429202; (Conf 989/82, mass n 418853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 37, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)