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Sez. 1, Sentenza n. 2966 del 29/04/1986 (Rv. 445974 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO D'AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI ED IMPOSTE PERCEPITI ALL'IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - INCLUSIONE DELLE MERCI STESSE IN LISTE SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445974-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO D'AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI ED IMPOSTE PERCEPITI ALL'IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - INCLUSIONE DELLE MERCI STESSE IN LISTE SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*

L'art. 2 dell'accordo GATT sulle tariffe doganali, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, che prevede il divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti od imposte percepite all'importazione od in occasione dell'importazione, riguarda le sole merci incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo, e, cioè, per l'Italia, la lista XXVII approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 (posto in vigore con la citata legge n. 295 del 1950). Ne consegue che, sulle merci provenienti dall'area GATT, legittimamente vengono riscossi i diritti per servizi amministrativi (istituiti con la legge 15 giugno 1950 n. 330 e poi abrogati con la legge 24 giugno 1971 n. 447), quando esse non siano comprese in detta lista originaria (nella specie, trattandosi di tronchi di legno rozzo, corrispondenti ad una voce della tariffa doganale diversa da quelle dei legni squadrati, o piallati, o segati nel senso della lunghezza, che sono contemplate dalla citata lista XXVII), mentre resta in proposito irrilevante che le merci medesime siano state poi incluse in liste successive (protocollo di torquay del 1951 e lista xl-CEE), giacché tale inclusione, estendendo "ex nunc" il suddetto divieto di aggravamento, lascia fermo il regime doganale operante alla relativa data. (Conf 5009/84, mass n 436850).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Legge 24/06/1971 num. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)