Sez. 3, Sentenza n. 646 del 05/12/1996 Ud. (dep. 29/01/1997) Rv. 206744 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Scusabilità dell'errore sul precetto - Parere di un funzionario - Irrilevanza - Fattispecie in tema di autorizzazione sanitaria.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA
Ai fini della scusabilità dell'errore sul precetto, non possono assumere rilevanza le dichiarazioni del tecnico di un piccolo Comune, dotato di modesta preparazione professionale, qualora le stesse: siano in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale; non trovino uniforme applicazione nella stessa Provincia o Regione ovvero siano macroscopicamente illegittime. Deve, in tal caso, ritenersi inadempiuto l'obbligo d'informarsi in maniera adeguata con diligenza ed attenzione conformi al parametro dell'"homo eiusdem condicionis et professionis". (Nella specie il responsabile del servizio per l'igiene ed il territorio della U.S.L. aveva ritenuto l'inutilità dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge n. 283 del 1962 per aprire un bar. La Corte, nell'affermare il principio suddetto, ha osservato che detto funzionario deve soltanto esprimere un parere, poiché l'organo competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo è il Sindaco, fatta salva l'eventuale espressa normativa derogatoria regionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)